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Supplemento di Tecnici.it - Quotidiano di informazione scientifica e tecnica - Anno 6 n° 359 del 21/05/2013
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15 giugno 2013

Fatturazione differita Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Soggetti Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA Modalità Registro delle vendite o dei corrispettivi Normativa - D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 21 e 23; - D.P.R. 14/08/1996, n. 472, art. 1. Sanzioni Sanzione amministrativa: - violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516; - violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516; - registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516; - omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato. Sanzione penale: - emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni Note - D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6; - D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8

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