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Gazzetta del 07 marzo 2011 - n. 54
Deliberazione del 03 febbraio 2011 - n. 40/11/CONS

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERAZIONE 3 febbraio 2011 - Neutralita' della rete: avvio di consultazione pubblica. (Deliberazione n. 40/11/CONS). (11A02992) - (GU n. 54 del 7-3-2011 )

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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

DELIBERAZIONE 3 febbraio 2011 

Neutralita'   della   rete:   avvio   di   consultazione    pubblica.
(Deliberazione n. 40/11/CONS). (11A02992) 

 
 
 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione del consiglio del 3 febbraio 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  177  del  31  luglio
1997; 
  Vista  la  direttiva  2002/19/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  7  marzo  2002  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione   elettronica   e    alle    risorse    correlate,    e
all'interconnessione delle medesime (direttiva  accesso),  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 108 del 24  aprile
2002; 
  Vista  la  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e
i servizi di comunicazione  elettronica  (direttiva  autorizzazioni),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 108 del
24 aprile 2002; 
  Vista  la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo  comune
per le reti ed i  servizi  di  comunicazione  elettronica  (direttiva
quadro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee
L 108 del 24 aprile 2002; 
  Vista  la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 7 marzo 2002  relativa  al  servizio  universale  e  ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica  (direttiva  servizio   universale),   pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 108 del 24 aprile 2002; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003; 
  Vista  la  direttiva  2009/136/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25  novembre  2009  recante  modifica  della  direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli  utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione  elettronica,  della
direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento  dei  dati  personali  e
alla tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004  sulla  cooperazione
tra  le  autorita'  nazionali  responsabili   dell'esecuzione   della
normativa  a  tutela  dei  consumatori,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009; 
  Vista  la  direttiva  2009/140/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25  novembre  2009  recante  modifica  delle  direttive
2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso
alle reti di comunicazione elettronica e alle  risorse  correlate,  e
all'interconnessione  delle  medesime  e  2002/20/CE  relativa   alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione  elettronica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del  18
dicembre 2009; 
  Visto l'art. 1 (3)bis della  nuova  direttiva  quadro,  in  cui  e'
stabilito che  le  misure  prese  dagli  Stati  membri  relativamente
all'accesso o all'uso, da parte degli utenti finali, dei  servizi  di
comunicazioni elettroniche debbano rispettare i fondamentali  diritti
e liberta' delle persone, come garantite  dalla  Convenzione  europea
per la protezione dei diritti umani e  liberta'  fondamentali  e  dai
principi generali dell'ordinamento comunitario.  In  particolare,  il
paragrafo 2 di siffatto articolo prevede che  ogni  eventuale  misura
che comporti restrizioni ai  diritti  fondamentali  e  alle  liberta'
individuali  possa  essere   imposta   solo   se   sia   appropriata,
proporzionata e necessaria in una societa' democratica, e che la  sua
implementazione  sia  soggetta  ad  adeguate   garanzie   di   ordine
procedurale; 
  Visto l'art. 8, comma 4, lettera g) della  direttiva  quadro,  come
aggiunto dalla direttiva 140/2009/CE, secondo il quale «le  autorita'
nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei  cittadini
dell'Unione europea,  tra  l'altro  promuovendo  la  capacita'  degli
utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle  o  eseguire
applicazioni e servizi di  loro  scelta»,  in  virtu'  del  quale  il
principio dell'apertura e della neutralita' di internet, gia'  insito
nel vigente quadro normativo comunitario di  settore,  e'  confermato
nel nuovo quadro regolamentare; 
  Vista la delibera  n.  39/11/CONS,  recante  «Indagine  conoscitiva
concernente "Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza  con
riferimento ai servizi vocali su protocollo  internet  (VoIP)  ed  al
traffico peer-to-peer su rete mobile": approvazione  della  relazione
finale  e  avvio  della  consultazione   pubblica»,   in   corso   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Considerato che l'indagine s'iscrive  nell'ambito  del  piu'  ampio
dibattito concernente il principio della  neutralita'  della  rete  e
delle relative modalita' di attuazione nel nuovo scenario di  mercato
determinato dalle incessanti innovazioni tecnologiche  e  commerciali
che contraddistinguono il settore delle comunicazioni elettroniche; 
  Considerato, inoltre,  che  le  tematiche  in  esame  investono  la
fornitura dei servizi  di  comunicazione  sia  in  mobilita'  sia  da
postazione fissa e attengono a questioni tecnologiche,  economiche  e
regolamentari, oltre che giuridiche e sociali, di piu' ampia  portata
e di interesse generale; 
  Visto il «Questionnaire for the public  consultation  on  the  open
internet and net neutrality in Europe», pubblicato il 30 giugno  2010
dalla   Commissione   europea   Information   Society    and    Media
Directorate-General,  Electronic  Communications  Policy,  nonche'  i
documenti in materia  pubblicati  da  altre  autorita'  nazionali  di
regolamentazione tra i quali si menzionano: 
  a) Federal Communication Commission (FCC), «Report  and  order»  n.
10-201 del 21 dicembre 2010 concernente le modalita'  disponibili  al
fine di preservare la natura aperta e libera della rete; 
  b) ARCEP, «Neutralite' de l'internet et des  reseaux:  propositions
et orientations», settembre 2010; 
  c) BEREC «Response to the European Commission's consultation on the
open Internet and net neutrality in Europe», 30 settembre 2010; 
  d) OFCOM, «Traffic management and "net neutralita'".  A  discussion
document», 24 giugno 2010; 
  e)  Canadian  Radio-television  and  Telecommunications  Commission
(CRTC) «Review  of  the  internet  traffic  management  practices  of
internet service providers», ottobre 2009; 
  f)  PTS  Swedish  Post  and  Telecom  Agency,  «Open  Networks  and
Services», novembre 2009; 
  g) NPT Norwegian Post and  Telecommunications  Authority,  «Network
neutrality - Guidelines for internet neutralita'», febbraio 2009; 
  Ritenuto pertanto opportuno - a  partire  dalle  evidenze  raccolte
nell'indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 39/11/CONS e  dalle
risultanze   prodotte   dalle   altre    autorita'    nazionali    di
regolamentazione, sopra richiamate, e in considerazione dell'ampiezza
e della portata generale dei temi afferenti il  principio  della  net
neutrality - proporre uno specifico approfondimento, avente carattere
di studio e di ricerca, sul principio della neutralita' della rete  e
le relative forme di declinazione  e  attuazione,  con  lo  scopo  di
promuovere  il  dibattito  in  materia  e  di   acquisire   ulteriori
valutazioni e informazioni dagli stakeholder; 
  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.   259»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Ritenuto congruo il termine di sessanta giorni  entro  il  quale  i
soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni; 
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano
Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' indetta una consultazione pubblica concernente  il  principio
della  neutralita'  della  rete  volta  ad  acquisire  valutazioni  e
informazioni  dagli  stakeholder,  mediante  l'invio  di  risposte  a
quesiti formulati dall'Autorita', riguardanti le  nuove  logiche  che
governano il settore delle comunicazioni elettroniche  e  i  riflessi
che la crescente diffusione delle  forme  di  gestione  del  traffico
potranno avere sul  principio  della  neutralita'  della  rete  e  le
relative declinazioni nel nuovo scenario di mercato determinato dalle
incessanti innovazioni che contraddistinguono il settore. 
  2.  Le  modalita'  di  consultazione  e  il  testo   sottoposto   a
consultazione sono riportati rispettivamente negli  allegati  A  e  B
alla presente delibera,  di  cui  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale. 
  3.  Le  comunicazioni  di  risposta  alla  consultazione   pubblica
dovranno essere inviate all'Autorita', secondo le modalita'  indicate
nell'allegato A alla presente delibera, entro il termine tassativo di
sessanta  giorni   dalla   data   di   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Copia  della  presente  delibera,  comprensiva  di   allegati,   e'
depositata  in  libera  visione  del  pubblico  presso   gli   uffici
dell'Autorita' in Napoli, Centro direzionale, Isola B5. 
  La presente delibera e' pubblicata,  priva  degli  allegati,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e,  integralmente,  nel
Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. 
    Roma, 3 febbraio 2011 
 
                                                        Il presidente 
                                                          Calabro'    
 
I commissari relatori 
  D'Angelo - Mannoni 

        
      

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