Il rivenditore di oli è tenuto a mettere a disposizione del pubblico una struttura per il ritiro e lo stoccaggio. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con una sentenza in seguito alla vertenza della provincia di Gorizia ad una cooperativa. Chiunque si occupi della vendita al dettaglio o di sostituzione di oli e fluidi lubrificanti per motori, deve poter provvedere ad installare e mantenere funzionante un impianto di stoccaggio, come previsto dalla legge Dlgs 92/1995 e Dm 392/1996.
L’obbligo rimane effettivo anche nel caso in cui il Consorzio nazionale per la raccolta degli oli minerali usati, il Coou, non svolga il suo ruolo istituzionale.
A discrezione del gestore dell’attività è il sistema di stoccaggio e smaltimento da utilizzare, così ha stabilito la Corte. Questo significa che il rivenditore può provvedere autonomamente o rivolgersi al Consorzio, consegnando i prodotti usati, assicurandosi però che l’operazione di smaltimento sia andata a buon fine.
C.C.