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Oli usati: lo smaltimento e' responsabilita' del rivenditore

Cosi' stabilisce la Corte di Cassazione

ambiente - 18 gennaio 2012

Il rivenditore di oli è tenuto a mettere a disposizione del pubblico una struttura per il ritiro e lo stoccaggio. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con una sentenza in seguito alla vertenza della provincia di Gorizia ad una cooperativa. Chiunque si occupi della vendita al dettaglio o di sostituzione di oli e fluidi lubrificanti per motori, deve poter provvedere ad installare e mantenere funzionante un impianto di stoccaggio, come previsto dalla legge Dlgs 92/1995 e Dm 392/1996.

L’obbligo rimane effettivo anche nel caso in cui il Consorzio nazionale per la raccolta degli oli minerali usati, il Coou, non svolga il suo ruolo istituzionale.

A discrezione del gestore dell’attività è il sistema di stoccaggio e smaltimento da utilizzare, così ha stabilito la Corte. Questo significa che il rivenditore può provvedere autonomamente o rivolgersi al Consorzio, consegnando i prodotti usati, assicurandosi però che l’operazione di smaltimento sia andata a buon fine.

C.C.

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