A decorrere dal 1° febbraio 2012 saranno effettive le nuove disposizioni volte a promuovere “il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi”.
La direttiva 2010/31/Ue, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione, contiene numerose novità di interesse per il settore, tra le quali si segnalano:
- nell’ottica dell’analisi costi benefici, già prevista dalla direttiva 2002/91, la direttiva 2010/31 definisce la valutazione del livello di prestazione energetica in relazione ai costi (art. 4);
- l’obbligo di costruire edifici ad energia quasi zero entro il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2018 per quelli occupati o di proprietà degli enti pubblici (art. 9);
- la scomparsa del limite dimensionale riguardante la superficie degli edifici sottoposti a ristrutturazione importante, stabilita dalla direttiva 2002/91 in 1.000 mq, al di sopra della quale interviene l’obbligo di rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati dallo Stato (art. 7);
- l’obbligo di riportare su tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali l’indicatore di prestazione energetica nei casi di vendita e di locazione (art. 12);
- la possibilità per gli Stati membri di ridurre la frequenza delle ispezioni degli impianti di riscaldamento in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico e tenendo conto dei costi che l’ispezione dell’impianto di riscaldamento comporta e del risparmio energetico previsto che ne potrebbe derivare (art. 14).