Anie Gifi ha pubblicato un documento di consultazione che risponde a una serie di dubbi espressi dalle imprese del fotovoltaico
A seguito della pubblicazione del Quinto Conto Energia, Anie/Gifi ha condotto un’inchiesta tra le aziende associate in merito all’interpretazione del testo del decreto dalla quale sono emerse richieste di chiarimento.
Dopo aver esaminato le richieste, l’associazione ha risposto a ciascuna domanda e ha prodotto un documento di chiarimenti preliminari, uno strumento di supporto alle aziende che non ha carattere di pubblicazione ufficiale e non intende sostituire i futuri documenti che saranno pubblicati dal Gse o dall’Aeeg.
Le questioni affrontate nel documento analizzano: il transitorio dal Quarto al Quinto Conto Energia; le varie disposizioni di salvaguardia al raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro l’anno; le modalità per il riconoscimento del premio del made in Eu; aspetti generali per l’accesso al registro; detrazioni fiscali e regimi speciali. Ecco di seguito un breve estratto del documento.
D: Qualora ci fossero discariche/cave esaurite già autorizzate ad oggi prima dell’entrata in vigore del Quinto Conto Energia (27 agosto 2012), questo tipo d’impianti come viene incentivato? Prende la tariffa su altri impianti?
R: Se l’impianto entra in esercizio prima del 27 agosto 2012 prende le tariffe del 2° semestre 2012 maggiorate del premio previsto del 5%, altrimenti se si allaccia dopo il 27 agosto 2012 prenderà le tariffe relative al 5 Conto Energia. Per entrambi i casi la tariffa spettante è quella per “altri impianti”.
D: Cosa succede se si raggiungono i 6,7 miliardi di euro di spesa indicativa annua prima dell’entrata in vigore del Quinto Conto Energia (27 agosto 2012)?
R: Gli impianti non soggetti a registro che sono entrati in esercizio e hanno presentato domanda di incentivazione entro il termine di validità del 5 Conto Energia e gli impianti iscritti al registro in posizione utile avranno certamente accesso alle tariffe. Per gli altri impianti è possibile avere accesso alle tariffe solo in quanto questi abbiano diritti acquisiti. L’articolo 20 comma 1 fa infatti salvi i diritti acquisiti.
D: In relazione al premio made in Eu per i componenti speciali da utilizzarsi per l’integrazione architettonica, una factory inspection attestation che riguardi solo (moduli in silicio cristallino) la stringatura delle celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici, e che non includa la fase di intelaiatura, potrà essere ritenuta valida ai fini dell’attribuzione del premio stesso?
R: In linea di massima sì, a condizione che siano precisate anche la fasi di processo che determinano la non convenzionalità del modulo.
D: Se un impianto è realizzato e connesso alla rete ma il GSE dice che non rientra nelle tecnologie innovative o che sono finiti i 50 milioni a disposizione, cosa succede? Rientra nel registro? E se poi non rientra nella graduatoria del registro?
R: Se l’impianto, secondo il GSE, non ha caratteristiche innovative allora ricade nella tipologia di impianto fotovoltaico che, se non rispetta le condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), dovrà accedere al registro. Se non rientra nella graduatoria potrà optare per forme diverse di incentivazione.
O.O.